Sono pervenuti all’Ufficio quesiti circa il tenore delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme previste dalla legislazione in materia di contenimento dell’epidemia da virus Covid-19.
Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 5.1.2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la violazione delle disposizioni restrittive di cui agli articoli 1 e 2 (misure adottate con i DPCM legittimati dall’art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, o con Ordinanza del Ministero della Salute) è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Ciò implica che:
– salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000; il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione;
– non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale (ossia l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206, irrogate a chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene) o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
– quando le misure di contenimento violate riguardino: la sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all’ingrosso; la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, nonché di lavoro autonomo, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30
giorni (ciò, nel caso della somministrazione di alimenti e bevande, può comportare la chiusura non solo dell’attività di somministrazione, ma, qualora sia disposta la chiusura dell’esercizio, anche delle attività di vendita per asporto o a domicilio);
– all’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, lo stesso organo accertatore (anticipando l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni) può disporre la chiusura provvisoria
dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; ciò può verificarsi quando vi siano elementi che fanno concretamente temere la possibilità della prosecuzione o della reiterazione della violazione medesima (come quando l’intenzione di tenere aperta l’attività in violazione delle norme venga dichiarata dall’esercente o possa comunque desumersi da fatti o comportamenti);
– in caso di reiterata violazione delle disposizioni, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
– qualora l’attività venga esercitata o l’esercizio venga aperto in violazione dell’ordine di chiusura accessoria, si ritiene che vi sia il rischio tangibile dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 650 del codice penale, come sopra descritte, per mancata
osservanza del provvedimento dell’autorità.