Scarica l’Ordinanza ord_00230_19-05-2020
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:
1. le attività commerciali al dettaglio effettuano la propria attività nel rispetto delle seguenti
fasce orarie: dalle ore 08.00 alle ore 22.00 compreso festivi e prefestivi;
2. gli esercizi di somministrazione, le attività artigiane e le attività di somministrazione di
alimenti e bevande mediante distributori automatici svolte in locali esclusivamente adibiti a
tale attività (previsti dall’art. 54 del Codice regionale del commercio – Legge Regionale 23
novembre 2018, n. 62 e successive modifiche e integrazioni) individuano gli orari di
apertura nei limiti delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 24.00 compreso festivi e
prefestivi;
3. le attività di cui ai punti 1) e 2) sono comunque svolte nel rispetto di tutte le misure di
prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 derivanti da disposizioni nazionali o
regionali.
DISPONE
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di provvedere alle attività di controllo
necessarie e conseguenti al fine di assicurare il rispetto del presente provvedimento;
La presente ordinanza è pubblicata sulla Rete Civica/sezione Albo on Line del Comune di Livorno
ed è trasmessa alla Prefettura di Livorno ed all’Azienda USL Toscana Nord Ovest;
RENDE NOTO
che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 7 agosto 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente
Settore Sviluppo Economico che provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 650
del Codice Penale.
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR della Toscana entro 60
giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua
adozione.
Livorno lì, 19/05/2020 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p