Ecco il dispositivo dell’Ordinanza n.50_03.05.2020 della Regione Toscana
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
ORDINA
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità
pubblica le seguenti misure:
1. fatti salvi gli spostamenti ammessi ai sensi dell’art. 1 lett. a) del DPCM 26 aprile 2020, il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana è consentito solo per coloro che hanno
sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è,
pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze;
2. è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà e altri
manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela
delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente
individuale e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso
l’abitazione abituale;
3. è consentito lo spostamento individuale per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi
di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, nell’ambito dei
confini provinciali;
4. è consentito svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio
regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in
giornata presso l’abitazione abituale. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel
caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri;
5. è consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a
piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di
trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente
autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale;
6. è consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per lo svolgimento di
attività agricole amatoriali e selvicoltura libere alle seguenti condizioni: a) che la superficie agricola
o forestale sia nel possesso del soggetto interessato, b) che lo spostamento avvenga non più di una
volta al giorno con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale, c) che le attività da
svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, e degli animali
allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone
ovvero per accudire gli animali allevati; per le attività selvicolturali lo spostamento è consentito per
lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco consentite ai sensi dell’articolo 10, comma 13 e
11 del d.p.g.r. 48/R/2003;
7. è consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro
allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o aree autorizzate per l’addestramento
cani ai sensi degli articoli 24 della l.r. 3/1994, 26 comma 3 e 34 comma 3 del DPGR 48/R/2017 ,
all’interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria
abitazione;
8. l’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito, per ragioni di
sicurezza, ad un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata;
9. è consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da
compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza
regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche
per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale;
10. è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
per l’attività di confezionamento e di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, da parte degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda
che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il
ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare
assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando
che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con
divieto di ogni forma di consumo sul posto;
11. è consentita alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della legge
regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) la
somministrazione di alimenti e bevande alle medesime condizioni di cui al punto precedente;
12. è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in
abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini;
13. è consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore
di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96,
comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore
nelle fasce orarie di garanzia;
14. sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio
delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l’alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al
cantiere all’ormeggio e viceversa;
15. per ogni altra attività diversa da quella sportiva, valgono le disposizioni nazionali riguardo
all’obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza sociale di
almeno un metro. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti,
in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la
distanza intepersonale di almeno 1,80m.
DISPOSIZIONI FINALI
Sono revocati i punti 1) e 3) lettera b) dell’Ordinanza n.36 del 14 aprile 2020 – Ulteriori misure per
la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna
selvatica e forestazione;
E’ revocata l’Ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020 – Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
E’ revocata l’Ordinanza n.46 del 29 aprile 2020 – Ulteriori misure per il contrasto ed il
contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di attività
motoria – Revoca dell’ordinanza n. 45 del 29 aprile 2020;
La presente ordinanza ha validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso d.l.19/2020.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto
dall’articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 18 della medesima legge.
Il Presidente