L’albergatore che non versa al Comune (o versa in ritardo) il denaro raccolto con la tassa di soggiorno commette il reato di peculato. Questo è il contenuto della sentenza della Cassazione che ha condannato a due anni di carcere il responsabile di un hotel processato per avere trattenuto 15 mila euro destinate al Comune di Torino.
L’albergatore torinese pagò le somme relative al secondo e al terzo trimestre del 2015 con un ritardo (alcuni mesi) definito “inescusabile” dai giudici, e “solo a seguito delle diffide della polizia municipale”.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la Cassazione ha sancito che “nel momento dell’incasso dell’imposta di soggiorno il gestore alberghiero è qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune” e, quindi, pur essendo amministratore di un’azienda privata, diventa a tutti gli effetti un “incaricato di pubblico servizio”.