Il Decreto-Legge n. 79/2021 ha introdotto nell’ordinamento l’Assegno temporaneo per figli minori, quale misura “ponte” fino al 31.12.2021, in attesa della introduzione, verosimilmente dal 1° gennaio 2022, dell’assegno unico universale.
Pertanto, dal 1° luglio 2021, per i nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF (che pure continuerà a trovare applicazione), sarà possibile richiedere e ottenere il nuovo assegno temporaneo in oggetto.
Per fare chiarezza, pubblichiamo le FAQ elaborate dal Patronato Epasa-Itaco:
1. Che cosa è l’assegno temporaneo?
L’assegno temporaneo è un aiuto economico erogato a favore dei genitori che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare(ANF).
2. A quali nuclei familiari spetta l’assegno temporaneo?
Il nuovo assegno temporaneo spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto all’ANF, ad esempio ai nuclei familiari il cui reddito viene prodotto, anche in via esclusiva, da attività lavorativa autonoma, come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, partite IVA, nonché ai disoccupati non indennizzati.
3. Per quale periodo spetta l’assegno temporaneo?
L’assegno temporaneo ha validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
4. Quali sono i requisiti soggettivi per richiedere l’assegno?
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, l’interessato deve congiuntamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o non appartenente all’UE, in possesso dei relativi titoli di soggiorno;
3) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
4) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
5) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, in alternativa essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
5. Quali sono i requisiti reddituali? Il nucleo familiare richiedente deve possedere una soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 50 mila euro annui.
6. A quanto ammonta l’importo dell’assegno temporaneo? L’assegno è determinato in relazione alle soglie ISEE: l’importo dell’assegno diminuisce all’aumentare del livello della soglia stessa. Gli importi sono calcolati su base mensile, anche in relazione al numero dei figli.
Se il nucleo è composto da più di due figli, l’importo viene aumentato del 30% per ciascun figlio.
Se nel nucleo familiare è presente un figlio minore con disabilità, gli importi sono maggiorati di 50 euro, per ciascun figlio con disabilità.
7. Come viene erogato l’assegno temporaneo?
Per i nuclei composti da genitori regolarmente coniugati, l’importo dell’assegno viene erogato direttamente al richiedente, mentre in caso di genitori separati, divorziati, oppure in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, l’assegno viene erogato nella misura del 50% per ogni genitore.
8. È necessario presentare un ISEE particolare?
Al momento della presentazione della domanda è necessario possedere un ISEE in corso di validità, calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159/2013, di seguito riportato:
“Ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del c.c., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici”.
9. Con quali ulteriori benefici è compatibile l’assegno temporaneo?
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
L’assegno è inoltre compatibile con:
1) il particolare assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
2) l’assegno di natalità;
3) il premio alla nascita;
4) il fondo di sostegno alla natalità;
5) assegni familiari per pensionati la cui pensione è liquidata dai fondi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, CD/CM).
10. I percettori del Reddito di Cittadinanza devono presentare la richiesta di Assegno Temporaneo?
Ai percettori di Reddito di Cittadinanza l’assegno temporaneo sarà erogato d’ufficio dall’INPS e pertanto non dovranno presentare la domanda di assegno.
11. In quale misura sarà erogato l’assegno temporaneo ai percettori di reddito di cittadinanza?
L’assegno sarà erogato congiuntamente al RdC, fino a concorrenza dell’importo, calcolato sottraendo dall’importo dell’assegno la parte di reddito di cittadinanza relativo ai figli minori che fanno parte del nucleo.
12. Quale documentazione è necessario possedere al momento della domanda?
Per la presentazione della domanda, sono necessari i seguenti dati/documenti:
– documento di identità
– codice fiscale del richiedente
– codice fiscale dei minori appartenenti al nucleo
– IBAN
– ISEE in corso di validità, calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159/2013.
13. Come deve essere presentata la domanda?
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’Inps oppure presso i Patronati, secondo modalità stabilite dall’INPS.
Per le domande presentate entro settembre è assicurata l’erogazione del bonus arretrato (da luglio 2021), altrimenti il beneficio decorrerà dal mese di presentazione della domanda.
14. Come viene erogato l’assegno?
L’erogazione avverrà tramite accredito su Iban o con bonifico domiciliato.
15. A chi viene accreditato l’assegno?
Secondo le indicazioni attualmente emanate, nella generalità dei casi l’assegno temporaneo viene erogato in favore del richiedente (uno dei due genitori). Non sarebbe quindi prevista la possibilità di accredito al 50% per i nuclei familiari “tradizionali”.
In casi particolari (affido condiviso, ecc.), l’assegno può essere erogato al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
Si dovrebbe ritenere che nei casi di affido esclusivo ad uno dei genitori, l’assegno spetti interamente al genitore affidatario.
16. Quali sono i termini per la presentazione della domanda?
La domanda dovrà essere inviata tassativamente entro il 31 dicembre 2021, tenendo sempre presente gli effetti relativi alla decorrenza riportati nella precedente FAQ n. 11.
Per assistenza nella compilazione del modello ISEE e per la presentazione della domanda di assegno temporaneo, rivolgetevi alla sede Epasa-Itaco più vicina a voi!